Unione europea - Trattato istitutivo dell'Unione - Interpretazione - Questione pregiudiziale 'ex' art. 234 del Trattato CE - Legittimazione della Corte costituzionale a sollevare la questione pregiudiziale nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale (nella specie di una legge regionale) - Sussistenza - Fondamento.
La Corte costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di organo di garanzia costituzionale, ha natura di giudice e, in particolare, di giudice di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni non è ammessa alcuna impugnazione: art. 137, terzo comma, Cost.). Essa pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, è legittimata a proporre rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE. Difatti, in primo luogo, la nozione di «giurisdizione nazionale» rilevante ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale deve essere desunta dall'ordinamento comunitario e non dalla qualificazione "interna" dell'organo rimettente; e non v'è dubbio che la Corte costituzionale italiana possiede requisiti individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE per attribuire a tal fine tale qualificazione. In secondo luogo, nell'àmbito dei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale, la Corte è l'unico giudice chiamato a pronunciarsi in ordine al loro oggetto, in quanto manca un giudice a quo abilitato a definire la controversia, e cioè ad applicare o a disapplicare direttamente la norma interna non conforme al diritto comunitario. Pertanto, non ammettere in tali giudizi il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE comporterebbe un'inaccettabile lesione del generale interesse all'uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia CE.