Sentenza 102/2008 (ECLI:IT:COST:2008:102)
Massima numero 32294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  13/02/2008;  Decisione del  13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32274  32275  32276  32277  32278  32279  32280  32281  32282  32283  32284  32285  32286  32287  32288  32289  32290  32291  32292  32293  32295  32296  32297  32298  32299


Titolo
Unione europea - Trattato istitutivo dell'Unione - Interpretazione - Questione pregiudiziale 'ex' art. 234 del Trattato CE - Legittimazione della Corte costituzionale a sollevare la questione pregiudiziale nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale (nella specie di una legge regionale) - Sussistenza - Fondamento.

Testo

La Corte costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di organo di garanzia costituzionale, ha natura di giudice e, in particolare, di giudice di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni non è ammessa alcuna impugnazione: art. 137, terzo comma, Cost.). Essa pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, è legittimata a proporre rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE. Difatti, in primo luogo, la nozione di «giurisdizione nazionale» rilevante ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale deve essere desunta dall'ordinamento comunitario e non dalla qualificazione "interna" dell'organo rimettente; e non v'è dubbio che la Corte costituzionale italiana possiede requisiti individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE per attribuire a tal fine tale qualificazione. In secondo luogo, nell'àmbito dei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale, la Corte è l'unico giudice chiamato a pronunciarsi in ordine al loro oggetto, in quanto manca un giudice a quo abilitato a definire la controversia, e cioè ad applicare o a disapplicare direttamente la norma interna non conforme al diritto comunitario. Pertanto, non ammettere in tali giudizi il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE comporterebbe un'inaccettabile lesione del generale interesse all'uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia CE.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/05/2006  n. 4  art. 4  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  29/05/2007  n. 2  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 49  

Trattato CE    n.   art. 81  

Trattato CE    n.   art. 81  

Trattato CE    n.   art. 87