Sentenza 102/2008 (ECLI:IT:COST:2008:102)
Massima numero 32295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  13/02/2008;  Decisione del  13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32274  32275  32276  32277  32278  32279  32280  32281  32282  32283  32284  32285  32286  32287  32288  32289  32290  32291  32292  32293  32294  32296  32297  32298  32299


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - Applicabilità alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Assoggettamento a tassazione anche delle imprese esercenti aeromobili e unità da diporto - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con norme comunitarie - Sussistenza delle condizioni per sollevare questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto comunitario in tema di libertà dei servizi, per l'aggravio dei costi dei servizi resi alle imprese «non residenti» (art. 49 del Trattato CE) e in tema di divieto di aiuti di Stato, per il vantaggio economico concorrenziale derivante alle imprese «residenti» dal minor costo dei servizi (art. 87 del Trattato CE) - Riserva di decisione sulla denunciata violazione dell'art. 81 (coordinato con gli artt. 3, lettera 'g)', e 10), del Trattato CE.

Testo
In considerazione delle violazioni del diritto comunitario denunciate dal ricorrente in sede di giudizio di legittimità costituzionale di in via principale - avente ad oggetto l'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, art. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell' imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - la Corte costituzionale solleva questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, con riguardo alle violazioni degli artt. 49 e 87 del Trattato CE, riservando al prosieguo del giudizio ogni decisione sulla violazione dell'art. 81 «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10», anche in relazione alla pertinenza di tale combinato disposto con la norma censurata. In ordine alla non manifesta infondatezza delle suddette questioni pregiudiziali di interpretazione delle norme comunitarie evocate, riguardanti l'applicazione dell'imposta sullo scalo degli aeromobili e delle unità da diporto, va premesso che, in base alla disposizione censurata, tale imposta si applica: a) alle imprese esercenti unità da diporto (o, comunque, utilizzate a scopo di diporto) non fiscalmente domiciliate in Sardegna, e, in particolare, alle imprese la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere dette unità a disposizione di terzi; b) alle imprese esercenti «aeromobili dell'aviazione generale adibiti al trasporto privato di persone», cioè alle imprese che effettuano operazioni di trasporto aereo (diverse dal «lavoro aereo»), senza compenso, e, quindi, nell'àmbito della cosiddetta "aviazione generale di affari", definita dall'art. 2, lettera l), del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come attività di aviazione generale effettuata dall'esercente con trasporto senza remunerazione per motivi attinenti alla propria attività di impresa. Riguardo a tali imprese, non può escludersi che il loro assoggettamento a tassazione nel solo caso in cui non abbiano domicilio fiscale in Sardegna crei una discriminazione e un conseguente aggravio di costi rispetto a quelle che, pur svolgendo la stessa attività, non sono tenute al pagamento del tributo per il solo fatto di avere domicilio fiscale in Sardegna. In entrambi i casi - e cioè, con riferimento tanto all'ampio mercato dell'utilizzazione commerciale delle unità da diporto, quanto al più ristretto mercato delle imprese che effettuano direttamente trasporti aerei aziendali di persone senza remunerazione - può ipotizzarsi, infatti, che l'applicazione della censurata imposta regionale di scalo dia luogo a un aggravio selettivo del costo dei servizi resi dalle imprese "non residenti", che assume rilevanza per l'ordinamento comunitario sia come restrizione alla libera prestazione dei servizi (art. 49 del Trattato CE), sia come aiuto di Stato alle imprese con domicilio fiscale in Sardegna (art. 87 del Trattato CE), con effetti discriminatori e distorsivi della concorrenza.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/05/2006  n. 4  art. 4  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  29/05/2007  n. 2  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 49  

Trattato CE    n.   art. 87  

Trattato CE    n.   art. 81  

Trattato CE    n.   art. 81