Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - Applicabilità alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Assoggettamento a tassazione anche delle imprese esercenti aeromobili e unità da diporto - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con norme comunitarie - Separazione del giudizio concernente la questione dell'assoggettamento a tassazione delle imprese - Riserva a separata ordinanza della sottoposizione alla Corte di Giustizia CE delle questioni pregiudiziali e della sospensione del relativo giudizio sino alla definizione di esse.
Al fine della rimessione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, va disposta la separazione del giudizio concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, art. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell' imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49 e 87 del Trattato CE, e riguardante l'assoggettamento a tassazione delle imprese esercenti aeromobili o unità da diporto. Il giudizio avente ad oggetto la questione così delimitata e separata va sospeso in forza dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 204, sino alla definizione delle questioni interpretative pregiudiziali rimesse, con la separata ordinanza alla Corte di giustizia CE.