Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Istituzione dell'imposta regionale di soggiorno - Disciplina di presupposti, soggetti passivi dell'imposta, ente impositore, misura, decorrenza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio del sistema tributario statale che vieta alle Regioni di istituire imposte comunali - Scrutinabilità della questione solo con riferimento al parametro statutario - Insussistenza dell'evocato principio del sistema tributario statale - Possibilità per la Regione, nell'esercizio della propria potestà legislativa, di disciplinare i tributi propri, di modulare discrezionalmente l'autonomia tributaria dei comuni - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale di soggiorno, scrutinabile esclusivamente per la denunciata violazione dello statuto della Regione Sardegna, artt. 1, 3 e 8, lettera h), a seguito della sostituzione operata dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, perché la normativa risultante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione non prevede una forma di autonomia più ampia di quella dello statuto della Regione Sardegna e pertanto, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, trova applicazione soltanto lo statuto. Orbene, riguardo alla asserita esistenza, nel sistema tributario dello Stato, del principio secondo cui è vietato alla Regione di istituire imposte comunali, va rilevato che tale principio non sussiste. In base allo statuto di autonomia è, infatti, attribuita alla Regione la potestà legislativa di disciplinare tributi propri, sempre che sia assicurata l'«armonia» di tali tributi con i princípi del sistema tributario dello Stato. Nell'àmbito di detta potestà, la Regione può discrezionalmente modulare l'autonomia tributaria dei Comuni e, quindi, può anche limitarsi a rimettere ad essi la sola decisione di istituire o no i suddetti tributi. Del resto, la piena discrezionalità della Regione nel fissare la misura di autonomia - più o meno ampia - che intende riservare al potere regolamentare tributario degli enti sub-regionali giustifica che nella specie sia stata lasciata all'autonomia dei Comuni la sola scelta se istituire o no un'imposta interamente disciplinata dalla legge regionale, senza giungere ad attribuire loro l'ulteriore potere di determinare l'aliquota del tributo entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge stessa (come avviene, invece, per la maggior parte dei tributi locali).