Sentenza 102/2008 (ECLI:IT:COST:2008:102)
Massima numero 32297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  13/02/2008;  Decisione del  13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32274  32275  32276  32277  32278  32279  32280  32281  32282  32283  32284  32285  32286  32287  32288  32289  32290  32291  32292  32293  32294  32295  32296  32298  32299


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Istituzione dell'imposta regionale di soggiorno - Disciplina di presupposti, soggetti passivi dell'imposta, ente impositore, misura, decorrenza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio del sistema tributario statale che vieta alle Regioni di istituire imposte comunali - Scrutinabilità della questione solo con riferimento al parametro statutario - Insussistenza dell'evocato principio del sistema tributario statale - Possibilità per la Regione, nell'esercizio della propria potestà legislativa, di disciplinare i tributi propri, di modulare discrezionalmente l'autonomia tributaria dei comuni - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale di soggiorno, scrutinabile esclusivamente per la denunciata violazione dello statuto della Regione Sardegna, artt. 1, 3 e 8, lettera h), a seguito della sostituzione operata dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, perché la normativa risultante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione non prevede una forma di autonomia più ampia di quella dello statuto della Regione Sardegna e pertanto, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, trova applicazione soltanto lo statuto. Orbene, riguardo alla asserita esistenza, nel sistema tributario dello Stato, del principio secondo cui è vietato alla Regione di istituire imposte comunali, va rilevato che tale principio non sussiste. In base allo statuto di autonomia è, infatti, attribuita alla Regione la potestà legislativa di disciplinare tributi propri, sempre che sia assicurata l'«armonia» di tali tributi con i princípi del sistema tributario dello Stato. Nell'àmbito di detta potestà, la Regione può discrezionalmente modulare l'autonomia tributaria dei Comuni e, quindi, può anche limitarsi a rimettere ad essi la sola decisione di istituire o no i suddetti tributi. Del resto, la piena discrezionalità della Regione nel fissare la misura di autonomia - più o meno ampia - che intende riservare al potere regolamentare tributario degli enti sub-regionali giustifica che nella specie sia stata lasciata all'autonomia dei Comuni la sola scelta se istituire o no un'imposta interamente disciplinata dalla legge regionale, senza giungere ad attribuire loro l'ulteriore potere di determinare l'aliquota del tributo entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge stessa (come avviene, invece, per la maggior parte dei tributi locali).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  29/05/2007  n. 2  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 1

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 834