Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta di soggiorno - Disciplina di presupposti, soggetti passivi dell'imposta, ente impositore, misura, decorrenza - Ricorso del Governo - Denunciata discriminazione dei cittadini dell'Unione rispetto ai residenti - Lamentata compressione della libertà di prestazione dei servizi all'interno della Comunità europea - Insussistenza della prospettata omogeneità di situazione tra i residenti in Sardegna e gli altri cittadini dell'Unione europea - Imposta prevista in misura non discriminatoria né sproporzionata e tale da non ledere la libertà dei soggiornanti - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta di soggiorno, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 del Trattato CE, perché i cittadini dell'Unione subirebbero una discriminazione rispetto ai residenti nella Regione e all'art. 49 dello stesso Trattato, perché «la libertà di prestazione dei servizi all'interno della Comunità è violata anche quando vengono frapposti ostacoli al godimento di servizi da parte di cittadini di Paesi membri». Premesso che non sussiste una specifica normativa comunitaria in materia di imposte di soggiorno, occorre poi sottolineare che l'imposta di soggiorno non è stata oggetto di armonizzazione in sede di Comunità europee e che, di conseguenza, gli Stati membri possono definire i criteri della sua applicazione, a condizione che siano rispettati i princípi del diritto comunitario e, in particolare, che non siano introdotte misure discriminatorie nell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato CE. Nella specie, non sussiste la dedotta discriminazione tra i residenti in Sardegna e gli altri cittadini dell'Unione europea, in quanto le situazioni poste a raffronto dal ricorrente sono eterogenee e giustificano l'esclusione dall'imposta per i soggetti residenti nel territorio sardo. Per quanto attiene alla libera circolazione dei servizi (art. 49 del Trattato CE), non risulta che l'imposta censurata colpisca i soggiornanti in maniera discriminatoria o sproporzionata, così da ledere la libertà dei medesimi soggiornanti di recarsi in un altro Stato membro per beneficiare di un servizio.