Sentenza 102/2008 (ECLI:IT:COST:2008:102)
Massima numero 32299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  13/02/2008;  Decisione del  13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32274  32275  32276  32277  32278  32279  32280  32281  32282  32283  32284  32285  32286  32287  32288  32289  32290  32291  32292  32293  32294  32295  32296  32297  32298


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta di soggiorno - Disciplina di presupposti, soggetti passivi dell'imposta, ente impositore, misura, decorrenza - Ricorso del Governo - Denunciata discriminazione dei cittadini dell'Unione rispetto ai residenti - Lamentata compressione della libertà di prestazione dei servizi all'interno della Comunità europea - Insussistenza della prospettata omogeneità di situazione tra i residenti in Sardegna e gli altri cittadini dell'Unione europea - Imposta prevista in misura non discriminatoria né sproporzionata e tale da non ledere la libertà dei soggiornanti - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta di soggiorno, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 del Trattato CE, perché i cittadini dell'Unione subirebbero una discriminazione rispetto ai residenti nella Regione e all'art. 49 dello stesso Trattato, perché «la libertà di prestazione dei servizi all'interno della Comunità è violata anche quando vengono frapposti ostacoli al godimento di servizi da parte di cittadini di Paesi membri». Premesso che non sussiste una specifica normativa comunitaria in materia di imposte di soggiorno, occorre poi sottolineare che l'imposta di soggiorno non è stata oggetto di armonizzazione in sede di Comunità europee e che, di conseguenza, gli Stati membri possono definire i criteri della sua applicazione, a condizione che siano rispettati i princípi del diritto comunitario e, in particolare, che non siano introdotte misure discriminatorie nell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato CE. Nella specie, non sussiste la dedotta discriminazione tra i residenti in Sardegna e gli altri cittadini dell'Unione europea, in quanto le situazioni poste a raffronto dal ricorrente sono eterogenee e giustificano l'esclusione dall'imposta per i soggetti residenti nel territorio sardo. Per quanto attiene alla libera circolazione dei servizi (art. 49 del Trattato CE), non risulta che l'imposta censurata colpisca i soggiornanti in maniera discriminatoria o sproporzionata, così da ledere la libertà dei medesimi soggiornanti di recarsi in un altro Stato membro per beneficiare di un servizio.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  29/05/2007  n. 2  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 12  

Trattato CE    n.   art. 49