Ordinanza 103/2008 (ECLI:IT:COST:2008:103)
Massima numero 32302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  13/02/2008;  Decisione del  13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32300  32301  32303  32304  32305  32306  32307  32364


Titolo
Unione europea - Interpretazione del diritto comunitario - Corte costituzionale - Legittimazione a sollevare questione pregiudiziale 'ex' art. 234 del Trattato CE nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Sussistenza.

Testo
La Corte costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell'ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza. Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale la Corte è, a differenza di quelli promossi in via incidentale, l'unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia. Essa è pertanto legittimata ad effettuare il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE, risultando altrimenti leso il generale interesse alla uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia CE.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 137  co. 3

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 234