Ordinanza 103/2008 (ECLI:IT:COST:2008:103)
Massima numero 32303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  13/02/2008;  Decisione del  13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32300  32301  32302  32304  32305  32306  32307  32364


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - Applicabilità alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Assoggettamento a tassazione anche delle imprese esercenti aeromobili e unità da diporto - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con norme comunitarie - Non manifesta infondatezza e rilevanza delle questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto comunitario in tema di libertà dei servizi, per l'aggravio dei costi dei servizi resi alle imprese «non residenti» (art. 49 del Trattato CE) e in tema di divieto di aiuti di Stato, per il vantaggio economico concorrenziale derivante alle imprese «residenti» dal minor costo dei servizi (art. 87 del Trattato CE) - Riserva di decisione sulla denunciata violazione dell'art. 81 (coordinato con gli artt. 3, lettera 'g)', e 10), del Trattato CE.

Testo
Sono non manifestamente infondate e rilevanti le questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto comunitario in tema di libertà dei servizi, per l'aggravio dei costi dei servizi resi alle imprese «non residenti» (art. 49 del Trattato CE) e in tema di divieto di aiuti di stato, per il vantaggio economico concorrenziale derivante alle imprese «residenti» dal minor costo dei servizi (art. 87 del Trattato CE). In ordine alla non manifesta infondatezza delle suddette questioni pregiudiziali per presunto contrasto del'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, art. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell' imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, con le citate norme comunitarie, va premesso che, in base alla disposizione censurata, tale imposta si applica: a) alle imprese esercenti unità da diporto (o, comunque, utilizzate a scopo di diporto) non fiscalmente domiciliate in Sardegna, e, in particolare, alle imprese la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere dette unità a disposizione di terzi; b) alle imprese esercenti «aeromobili dell'aviazione generale adibiti al trasporto privato di persone», cioè alle imprese che effettuano operazioni di trasporto aereo (diverse dal «lavoro aereo»), senza compenso, e, quindi, nell'àmbito della cosiddetta "aviazione generale di affari", definita dall'art. 2, lettera l), del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come attività di aviazione generale effettuata dall'esercente con trasporto senza remunerazione per motivi attinenti alla propria attività di impresa. Riguardo a tali imprese, non può escludersi che il loro assoggettamento a tassazione nel solo caso in cui non abbiano domicilio fiscale in Sardegna crei una discriminazione e un conseguente aggravio di costi rispetto a quelle che, pur svolgendo la stessa attività, non sono tenute al pagamento del tributo per il solo fatto di avere domicilio fiscale in Sardegna. In entrambi i casi - e cioè, con riferimento tanto all'ampio mercato dell'utilizzazione commerciale delle unità da diporto, quanto al più ristretto mercato delle imprese che effettuano direttamente trasporti aerei aziendali di persone senza remunerazione - può ipotizzarsi, infatti, che l'applicazione della censurata imposta regionale di scalo dia luogo a un aggravio selettivo del costo dei servizi resi dalle imprese "non residenti", che assume rilevanza per l'ordinamento comunitario sia come restrizione alla libera prestazione dei servizi (art. 49 del Trattato CE), sia come aiuto di Stato alle imprese con domicilio fiscale in Sardegna (art. 87 del Trattato CE), con effetti discriminatori e distorsivi della concorrenza. In ordine alla rilevanza delle questioni, essa sussiste in quanto, da un lato, l'interpretazione richiesta alla Corte di giustizia è necessaria per pronunciare la sentenza della Corte costituzionale, poiché le questioni interpretative sollevate sono ricomprese nell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale proposto in via principale, e, d'altro lato, in quanto la legittimità costituzionale della norma censurata non può essere scrutinata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., senza che si proceda alla valutazione della sua conformità al diritto comunitario, essendo già stata esclusa dalla Corte, per le ragioni esposte nella sentenza n. 102 del 2008, la fondatezza dei profili di illegittimità costituzionale dedotti dal ricorrente con riferimento a questioni diverse da quelle oggetto della ordinanza di rinvio pregiudiziale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/05/2006  n. 4  art. 4  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  29/05/2007  n. 2  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 49  

Trattato CE    n.   art. 81  coordinato con l'art. 3, lettera g)

Trattato CE    n.   art. 81  coordinato con l'art. 10

Trattato CE    n.   art. 87  

Trattato CE    n.   art. 234  

legge  13/03/1958  n. 204  art. 3