Ordinanza 103/2008 (ECLI:IT:COST:2008:103)
Massima numero 32304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
13/02/2008; Decisione del
13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili - Applicazione alle sole imprese esercenti aeromobili, utilizzati per trasporto di persone nello svolgimento di attività di «aviazione generale d'affari», che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Compatibilità con l'art. 49 del Trattato CE - Questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 49.
Imposte e tasse - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili - Applicazione alle sole imprese esercenti aeromobili, utilizzati per trasporto di persone nello svolgimento di attività di «aviazione generale d'affari», che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Compatibilità con l'art. 49 del Trattato CE - Questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 49.
Testo
È necessario sollevare, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 49 del Trattato, affinché la Corte di Giustizia accerti se esso debba essere inteso nel senso che osta all'applicazione della norma della regione Sardegna (art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2) che stabilisce un'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili alle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da loro stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di "aviazione generale d'affari".
È necessario sollevare, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 49 del Trattato, affinché la Corte di Giustizia accerti se esso debba essere inteso nel senso che osta all'applicazione della norma della regione Sardegna (art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2) che stabilisce un'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili alle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da loro stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di "aviazione generale d'affari".
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
11/05/2006
n. 4
art. 4
co.
legge della Regione autonoma Sardegna
29/05/2007
n. 2
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
Trattato CE
n.
art. 49