Ordinanza 103/2008 (ECLI:IT:COST:2008:103)
Massima numero 32305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
13/02/2008; Decisione del
13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili - Applicazione alle sole imprese esercenti aeromobili, utilizzati per trasporto di persone nello svolgimento di attività di «aviazione generale d'affari», che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Questione pregiudiziale di interpretazione circa la configurabilità, ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, di un aiuto di Stato alle imprese con domicilio fiscale nel territorio regionale.
Imposte e tasse - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili - Applicazione alle sole imprese esercenti aeromobili, utilizzati per trasporto di persone nello svolgimento di attività di «aviazione generale d'affari», che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Questione pregiudiziale di interpretazione circa la configurabilità, ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, di un aiuto di Stato alle imprese con domicilio fiscale nel territorio regionale.
Testo
È necessario sollevare, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 87 del Trattato, affinché la Corte di Giustizia accerti se la previsione - contenuta nell'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007 - di un'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili gravante sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale d'affari, configuri, ai sensi dell'art. 87 del Trattato, un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna.
È necessario sollevare, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 87 del Trattato, affinché la Corte di Giustizia accerti se la previsione - contenuta nell'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007 - di un'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili gravante sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale d'affari, configuri, ai sensi dell'art. 87 del Trattato, un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
11/05/2006
n. 4
art. 4
co.
legge della Regione autonoma Sardegna
29/05/2007
n. 2
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
Trattato CE
n.
art. 87