Ordinanza 103/2008 (ECLI:IT:COST:2008:103)
Massima numero 32306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
13/02/2008; Decisione del
13/02/2008
Deposito del 15/04/2008; Pubblicazione in G. U. 16/04/2008
Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto - Applicazione alle sole imprese esercenti unità da diporto, la cui attività consiste nel mettere a disposizione tali unità, che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Compatibilità con l'art. 49 del Trattato CE - Questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 49.
Imposte e tasse - Imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto - Applicazione alle sole imprese esercenti unità da diporto, la cui attività consiste nel mettere a disposizione tali unità, che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Compatibilità con l'art. 49 del Trattato CE - Questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 49.
Testo
È necessario sollevare, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 49 del Trattato, affinché la Corte di Giustizia accerti se esso debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dall'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, secondo la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità.
È necessario sollevare, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 49 del Trattato, affinché la Corte di Giustizia accerti se esso debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dall'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, secondo la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
11/05/2006
n. 4
art. 4
co.
legge della Regione autonoma Sardegna
29/05/2007
n. 2
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
Trattato CE
n.
art. 49