Sentenza 104/2008 (ECLI:IT:COST:2008:104)
Massima numero 32309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/04/2008; Decisione del
14/04/2008
Deposito del 18/04/2008; Pubblicazione in G. U. 23/04/2008
Titolo
Ambiente - Norme della legge finanziaria 2007 - Conservazione degli 'habitat' naturali - Obbligo delle Regioni di adeguamento all'ordinamento comunitario, sulla base di criteri minimi uniformi stabiliti con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento dell'amministrazione, di leale collaborazione - Censure non ridondanti in lesione di competenze regionali - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Norme della legge finanziaria 2007 - Conservazione degli 'habitat' naturali - Obbligo delle Regioni di adeguamento all'ordinamento comunitario, sulla base di criteri minimi uniformi stabiliti con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento dell'amministrazione, di leale collaborazione - Censure non ridondanti in lesione di competenze regionali - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) sollevata, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia, poiché le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono prospettate in maniera da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri della Regione.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1226
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte