Ambiente - Norme della legge finanziaria 2007 - Siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale - Misure di conservazione, in esecuzione di direttiva comunitaria recepita con d.P.R. n. 357 del 1997 - Adempimento delle Regioni sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto ministeriale - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative e amministrative della Regione, con violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Riconducibilità della tutela dell'ambiente alla competenza esclusiva dello Stato - Insussistenza di un obbligo di coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), censurata, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, in quanto fa rinvio ad un apposito decreto ministeriale che preveda i criteri ai quali le Regioni debbono uniformarsi nell'imporre le misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e le misure di protezione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), in esecuzione della direttiva comunitaria, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Le Regioni non possono, infatti, reclamare un loro coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa in materia ambientale, poiché la competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza» (salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente) ed è dunque in questo senso che può intendersi l'ambiente come una «materia trasversale». Nell'ambito di esclusiva competenza statale in materia di tutela ambientale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale.