Ambiente - Norme della legge finanziaria 2007 - Programma quadro finalizzato alla gestione forestale sostenibile e alla multifunzionalità degli ecosistemi forestali - Limiti all'utilizzabilità di apposito fondo statale stabiliti con delibera CIPE - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione della competenza legislativa residuale in materia di «foreste», con violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Asserita lesione dell'autonomia regionale derivante dall'introduzione di fondo statale vincolato - Configurazione del «programma quadro» quale mera proposta di accordo tra Stato e Regioni, alla cui definizione rimane subordinato anche l'accesso al fondo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, poiché il «programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali» non è imposto alle Regioni, ma costituisce una semplice "proposta" di accordo, presentata dal Ministero per le politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province di Trento e Bolzano, per sua natura inidonea a violare competenze regionali, e tanto meno il principio di leale collaborazione, dal momento che può essere accettata in tutto o in parte, o non essere accettata dalle Regioni e dalle Province autonome, come espressamente prevede il secondo comma dell'art. 4 del d.lgs. n. 281 del 1997. Parimenti infondata è la censura secondo cui la predetta norma avrebbe previsto un fondo vincolato, violando le competenze regionali e il principio di leale collaborazione, dal momento che l'accordo riguarda anche l'accesso al fondo e, di conseguenza, la sua utilizzazione dipende anche dalla volontà delle Regioni. Infondata è anche la censura relativa al potere del CIPE di stabilire i limiti di utilizzabilità del fondo poiché le Regioni, accettando l'accordo, accettano anche che i limiti di utilizzabilità del fondo siano stabiliti con delibera del CIPE, e poiché, in base al comma 7 dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), «partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed il presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa».