Ordinanza 106/2008 (ECLI:IT:COST:2008:106)
Massima numero 32314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  14/04/2008;  Decisione del  14/04/2008
Deposito del 18/04/2008; Pubblicazione in G. U. 23/04/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e Assistenza - Pensioni di guerra - Termine quinquennale di prescrizione per la richiesta - Lamenta lesione del principio di uguaglianza rispetto alla disciplina delle pensioni ordinarie - Esclusione - Manifesta infondatezza.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui «prevede il termine quinquennale di prescrizione per la richiesta del trattamento pensionistico di guerra limitatamente alla ipotesi in cui l'invalidità o la morte derivino da lesioni di arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne». Invero, premesso che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 125 del 1985 - ritenendosi non correttamente evocato, come tertium comparationis, l'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sulla imprescrittibilità delle pensioni ordinarie in quanto disciplinante fattispecie non omologa - deve ritenersi che le esigenze giustificative della disciplina denunciata - ravvisabili, oltre che nella necessità di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidità da causa di servizio o fatto di guerra, nelle correlazioni ed i nessi, concernenti gli altrettanto indispensabili accertamenti medico-legali dell'evento occorso - non vengono meno neppure avuto riguardo alla sussistenza nella materia della presunzione legale di cui all'art. 8, quarto comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, sulla dipendenza da fatto di guerra dell'invalidità o della morte derivate «da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne». Infatti, la predetta presunzione riguarda esclusivamente «la dipendenza da fatto di guerra» per la liquidazione della relativa pensione (o assegno o indennità) in favore dei soggetti civili, mentre la medesima presunzione non opera quanto all'accertamento dei fatti che hanno determinato l'evento stesso, né rispetto alla consistenza oggettiva di quest'ultimo.

- Sulle ragioni giustificative della prescrizione triennale della rendita INAIL, vedi, citate, sentenza n. 297/1999; ordinanza n. 356/2000.

- Sulle esigenze che giustificano la disciplina del termine quinquennale di prescrizione per le pensioni di guerra, vedi, citate, sentenze nn. 97/1980 e 125/1985.

- Sulla differenza ontologica esistente tra pensioni ordinarie e pensioni di guerra, vedi, citate ordinanze nn. 905 e 850/1988.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  23/12/1978  n. 915  art. 99  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte