Estradizione - Mandato d'arresto europeo - Procedura di consegna dell'estradando - Previsione del rifiuto di consegna nel caso in cui la legislazione dello Stato richiedente non contempli limiti massimi di carcerazione preventiva - Denunciata irragionevolezza nonché contrasto con la disciplina europea in materia - Omessa valutazione dei rapporti fra l'art. 13, ultimo comma, Cost. e l'obbligo di rispetto dei vincoli scaturenti dall'ordinamento comunitario, con conseguente omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 2005, n. 69, censurato, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui configura, come causa ostativa alla consegna del soggetto nei cui confronti sia stato emesso mandato di arresto europeo, la mancata previsione, nella legislazione dello Stato di emissione, di limiti massimi di carcerazione preventiva. Infatti il rimettente non si pronuncia sul problema - condizionante la fondatezza o meno della questione - se la regola della previsione di termini massimi di carcerazione preventiva, che la norma censurata mutua dall'art. 13, ultimo comma, Cost., sia o meno "cedevole" di fronte all'obbligo di rispetto dei vincoli scaturenti dall'ordinamento comunitario e dalle convenzioni internazionali.