Ordinanza 110/2008 (ECLI:IT:COST:2008:110)
Massima numero 32318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/04/2008; Decisione del
14/04/2008
Deposito del 18/04/2008; Pubblicazione in G. U. 23/04/2008
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Banche, enti e società finanziarie, imprese di assicurazione - Applicazione, in via transitoria, di aliquote più elevate di quella ordinaria e di quella applicabile al settore agricolo - Ritenuta violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva - Riproposizione di questione già decisa - Manifesta infondatezza.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Banche, enti e società finanziarie, imprese di assicurazione - Applicazione, in via transitoria, di aliquote più elevate di quella ordinaria e di quella applicabile al settore agricolo - Ritenuta violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva - Riproposizione di questione già decisa - Manifesta infondatezza.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quale modificato dall'art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - il quale prevede che, per le banche, gli istituti finanziari e le imprese di assicurazioni, l'aliquota dell'IRAP è dovuta, per determinati periodi d'imposta, nella misura del 5,4 per cento, invece che nella misura ordinaria del 4,25 per cento fissata dal comma 1 dell'art. 16 dello stesso d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie -, sollevate per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto, pur in presenza di una identica «capacità contributiva reale», rappresentata dalla «differenza tra i ricavi e i costi» dell'impresa di cui sono titolari i soggetti passivi d'imposta, la disposizione censurata sottopone irragionevolmente le imprese del settore finanziario ad un prelievo fiscale maggiore rispetto agli altri settori produttivi, creando, conseguentemente, tra i diversi settori di attività, una disparità di trattamento arbitraria e priva di giustificazione nel sistema, ponendo a carico di dette imprese del settore finanziario l'onere economico di colmare il minor gettito dell'IRAP derivante dall'applicazione di aliquote d'imposta più basse nel settore dell'agricoltura. Trattasi, infatti, della riproposizione di questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 21 del 2005, successiva all'ordinanza di rimessione, senza prospettazione di profili diversi da quelli già presi in esame o comunque tali da indurla a modificare il precedente orientamento.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quale modificato dall'art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - il quale prevede che, per le banche, gli istituti finanziari e le imprese di assicurazioni, l'aliquota dell'IRAP è dovuta, per determinati periodi d'imposta, nella misura del 5,4 per cento, invece che nella misura ordinaria del 4,25 per cento fissata dal comma 1 dell'art. 16 dello stesso d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie -, sollevate per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto, pur in presenza di una identica «capacità contributiva reale», rappresentata dalla «differenza tra i ricavi e i costi» dell'impresa di cui sono titolari i soggetti passivi d'imposta, la disposizione censurata sottopone irragionevolmente le imprese del settore finanziario ad un prelievo fiscale maggiore rispetto agli altri settori produttivi, creando, conseguentemente, tra i diversi settori di attività, una disparità di trattamento arbitraria e priva di giustificazione nel sistema, ponendo a carico di dette imprese del settore finanziario l'onere economico di colmare il minor gettito dell'IRAP derivante dall'applicazione di aliquote d'imposta più basse nel settore dell'agricoltura. Trattasi, infatti, della riproposizione di questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 21 del 2005, successiva all'ordinanza di rimessione, senza prospettazione di profili diversi da quelli già presi in esame o comunque tali da indurla a modificare il precedente orientamento.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 45
co. 2
legge
23/12/1999
n. 488
art. 6
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte