Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituite presso le corti d'appello e i tribunali indicati dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 - Giudizio di appello - Devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate delle controversie in grado di appello introdotte dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale - Estraneità della disposizione transitoria all'oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore. Tale norma rappresenta un oggetto estraneo al contenuto della delega per il "riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale", conferita dall'art. 15 della legge n. 273 del 2002 (la quale concerne le disposizioni processuai previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto soltanto in riferimento alle modificazioni strumentali rispetto allo scopo di comporle in un testo normativo unitario, adeguarle alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzarle in un quadro nuovo e porre in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i molteplici diritti di proprietà industriale), né può essere ricondotta alla discrezionalità del legislatore delegato, in quanto non costituisce coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal delegante, ma si pone anzi in contrasto con la soluzione precedentemente realizzata dall'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003, nell'esercizio della delega conferita dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002, che aveva ad oggetto le sezioni specializzate.
- V. sentenza n. 170/2007.