Elezioni - Elezioni regionali - Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione o di consigliere regionale - Necessità di conformarsi ai principi della legislazione statale nel rispetto del principio di eguaglianza per garantire l'esercizio di un diritto politico fondamentale - Necessità di una stretta interpretazione dei casi di decadenza dalla carica (nel caso di specie: non spettanza allo Stato, e per esso al Collegio di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'Appello di Cagliari, di imporre, a seguito della verifica delle dichiarazioni e dei rendiconti delle spese elettorali in esito alle elezioni regionali nella Regione autonoma della Sardegna del 25 febbraio 2024, "la decadenza dalla carica del candidato eletto" a Presidente della Regione e di disporre "la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di sua competenza in ordine all'adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna" e, per l'effetto, annullamento in parte qua della suddetta ordinanza-ingiunzione; impregiudicata possibilità di riqualificazione dei fatti, rimessa al giudice civile competente per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione). (Classif. 093009).
L’esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost. Discipline legislative differenziate possono essere ammissibili solo in presenza di particolari situazioni ambientali o condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali, ossia in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive per la regione ad autonomia speciale, ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, o, ancora, solo per particolari categorie di soggetti che siano esclusive della Regione. (Precedenti: S. 60/2023 - mass. 45490; S. 143/2010 - mass. 34595).
La disciplina regionale d’accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale, venendo in considerazione un diritto, quello di elettorato passivo protetto dall’art. 51 Cost., che assurge a diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità (ex art. 2 della Costituzione) e che, come tale, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza. (Precedenti: S. 143/2010 - mass. 34595; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 235/1988 - mass. 10490).
Rispetto al fondamentale diritto di elettorato passivo, la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione; sicché le norme che disciplinano quest’ultima sono di stretta interpretazione. Ciò impone una lettura rigorosa delle norme vigenti (art. 15 della legge n. 515 del 1993), nel senso che le cause di ineleggibilità (e di conseguente decadenza dalla carica elettiva) sono unicamente quelle ivi delineate in modo certo ed esplicito. (Precedenti: S. 131/2025 - mass. 46994; S. 120/2013 - mass. 37117; S. 25/2008 - mass. 32101; S. 306/2003 - mass. 28129).
(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d’appello di Cagliari, di affermare, nella motivazione della ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024, che «si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto» e, per l’effetto, di disporre «la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di Sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna»; ed è annullata, per l’effetto, la suddetta ordinanza-ingiunzione in parte qua. Il vincolo della necessaria armonia con la Costituzione orienta la disciplina regionale verso le previsioni dettate dall’art. 122, primo comma, Cost., secondo cui i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Tra questi, c’è quello, valente anche per la Regione autonoma Sardegna, previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d, della legge n. 165 del 2004, che attribuisce ai Consigli regionali la competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto. In attuazione dell’art. 15, secondo comma, del proprio statuto di autonomia, la Regione autonoma Sardegna è intervenuta a disciplinare la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità con l’art. 22 della legge statut. n. 1 del 2013, il cui comma 2 ha formato oggetto di interpretazione autentica con riguardo al regime delle sole incompatibilità, per cui, quanto ai casi di ineleggibilità, spetta all’interprete farsi carico di intendere correttamente il senso del rinvio alle «leggi statali», il quale, per l’oggettiva sua ampiezza, suggerisce che intenda richiamare tutte le leggi statali che prevedono cause speciali di ineleggibilità: in queste ipotesi speciali vanno annoverate anche quelle oggetto della legge n. 515 del 1993, tra cui le norme sulle spese della campagna elettorale dettate dai suoi artt. 7 e 15. Pertanto, nella Regione autonoma Sardegna, per scelta del legislatore regionale statutario, è operante l’intero apparato di controllo chiamato ad assicurare la corretta applicazione del regime sulla pubblicità e sul controllo delle spese elettorali, costruito intorno all’istituzione dei Collegi regionali di garanzia elettorale. Proprio grazie al richiamo effettuato dall’indicato art. 22, comma 2, sono perciò operativi, anche per le elezioni regionali sarde, gli strumenti che la legge n. 515 del 1993 ha approntato per garantire la genuinità e l’autenticità del formarsi della volontà del corpo elettorale, in una con la libertà di voto degli elettori. Nel caso di specie, invece, l’agire del Collegio regionale di garanzia elettorale è stato difforme dalle previsioni della legge n. 515 del 1993, e non in linea con lo spirito della stessa legge. L’ordinanza-ingiunzione ha infatti ritenuto di rinvenire un’ipotesi decadenziale, imponendola come vincolo per il Consiglio regionale, in fattispecie determinate – quali: mancata nomina di un mandatario elettorale avente il compito di raccogliere i fondi della campagna elettorale; mancata accensione di un conto corrente unico, dedicato a tutte le operazioni patrimoniali concernenti la campagna elettorale; avvenuta produzione di una dichiarazione sulle spese sostenute, con relativo rendiconto, caratterizzata da diverse non conformità –, nessuna delle quali, pur grave, è specificamente individuata dall’art. 15 della legge n. 515 del 1993 come ipotesi di decadenza. Conseguentemente, la predetta ordinanza-ingiunzione deve essere annullata in parte qua. Resta impregiudicata la questione relativa alla possibilità di riqualificazione dei fatti, che è rimessa al giudice civile, competente per il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione).