Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47253  47254  47255  47256  47257  47258  47259  47260  47261  47262  47263  47264  47265  47266  47267  47268  47269  47270  47271  47272  47273  47274  47275  47276  47277  47279  47280  47281  47282


Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina del Collegio regionale delle guide alpine e delle sanzioni disciplinari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Mancata corrispondenza tra ricorso e delibera - Inammissibilità della questione. (Classif. 203006).

Testo

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 130, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove stabilisce che l’esercizio della professione da parte di guide alpine che provengono dall’estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti, non è subordinato all’iscrizione all’albo. Nella delibera che autorizza l’impugnazione – nella quale peraltro si fa genericamente riferimento all’intero art. 130, ma nulla si dice sul suo comma 3 – manca infatti la necessaria indicazione del parametro. Difetta, dunque, quella necessaria corrispondenza tra ricorso e delibera, che è condizione necessaria nel giudizio in via principale. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46255; S. 134/2023 - mass. 45668).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  31/12/2024  n. 61  art. 130  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte