Libertà personale – In genere – Garanzie – Applicazione delle garanzie previste dall’art. 13 Cost. ai trattamenti sanitari coattivi – Differenza rispetto ai trattamenti sanitari obbligatori – Possibilità, per i primi, di assoggettarvi il destinatario con la forza contro la sua volontà – In particolare: trattamento sanitario in degenza ospedaliera – Necessità di bilanciare la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso con l’esigenza di protezione della salute della persona stessa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale, anche consequenziale, del trattamento sanitario coattivo in condizioni di degenza ospedaliera, nella parte in cui non prevede la necessità di comunicare e notificare l’adozione del provvedimento adottivo sindacale alla persona interessata o al suo eventuale legale rappresentante, ove esistente, che il giudice cautelare lo convalidi sentita prima la persona interessata). (Classif. 142001).
Allorché un trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come obbligatorio, e dunque rimesso alla spontanea esecuzione, ma come coattivo, potendo il destinatario esservi assoggettato con la forza, le garanzie dell’art. 32, secondo comma, Cost. si aggiungono a quelle dell’art. 13 Cost., che tutela la libertà personale. Incide, infatti, sulla libertà personale ogni misura che comporti una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile. Dal punto di vista delle garanzie costituzionali, il trattamento sanitario in degenza ospedaliera costituisce pertanto un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica. La misura si pone sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l’esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall’altro, che giustifica in via d’eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 205/2022 - mass. 45016; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 238/1996 - mass. 22598; S. 74/1968 - mass. 2912).
Ai trattamenti sanitari coattivi si applicano tutte le garanzie dell’art. 13 Cost., in conseguenza della situazione di evidente assoggettamento fisico della persona a un potere pubblico in grado di vincere con la forza ogni sua contraria volontà. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 238/1996 - mass. 22598).
La riconducibilità del trattamento sanitario coattivo alle garanzie congiunte degli artt. 13 e 32 Cost. determina il carattere eccezionale dell’istituto e ne illumina la ragion d’essere. Proprio l’incidenza sulla libertà personale comporta che il trattamento sanitario coattivo debba operare quale extrema ratio, ossia nell’osservanza del principio del minor sacrificio necessario, desumibile dall’art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale. Gli artt. 13 e 32, secondo comma, Cost., unitamente all’art. 2 Cost., che tutela i diritti involabili della persona, tra cui la sua integrità psicofisica, esigono che il legislatore preveda trattamenti sanitari coattivi in chiave, appunto, di extrema ratio ed entro i limiti della proporzionalità in rapporto alle necessità terapeutiche e al rispetto della dignità della persona. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44587; S. 250/2018 - mass. 40628; S. 179/2017 - mass. 41196; S. 265/2010 - mass. 34862).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost., l’art. 35 della legge n. 833 del 1978, nei termini di seguito precisati: i] nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»; ii] nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; iii] nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente». Pur a fronte della discrezionalità del legislatore nel modulare le forme di tutela giurisdizionale, infatti, la disposizione censurata dalla Cassazione, prima sez. civile, determina una significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio, cioè dei contenuti minimi della tutela giurisdizionale. Tale compressione assume particolare rilievo perché attiene a provvedimenti amministrativi adottati in assenza del consenso dell’interessato, in violazione del principio di libertà di cura, e incidenti sulla sua libertà fisica, nucleo primario della libertà personale. Deve, pertanto, ritenersi che la comunicazione all’interessato del provvedimento del sindaco con il quale è disposto nei suoi confronti un trattamento sanitario coattivo e la notificazione del relativo decreto motivato del giudice tutelare non trovino ostacolo nella condizione di possibile incapacità naturale nella quale il destinatario si trovi al momento della comunicazione o della notificazione. La condizione di alterazione psichica momentanea in cui versa la persona interessata, tuttavia, può essere di ostacolo alla effettiva comprensione del contenuto delle richiamate comunicazioni. Queste, dunque, benché necessarie, non sono sufficienti alla effettiva garanzia dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio. Per l’effettività di tali diritti assume particolare rilievo l’audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare prima della convalida presso il luogo in cui la persona si trova, normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura. L’audizione assolve infatti a diverse funzioni: costituisce presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale; è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto degli artt. 13, quarto comma, e 32, secondo comma, Cost.; assume particolare rilievo nei confronti delle persone fragili, come le persone sottoposte a trattamento sanitario coattivo per alterazione psichica, sia essa transitoria o permanente. Sotto questo profilo, l’audizione consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni della persona anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale e di individuare le forme di miglior ausilio, nel rispetto del delicato equilibrio che intercorre tra esigenze protettive e autonomia individuale, compresa l’adozione di provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 35, sesto comma, della legge n. 833 del 1978. È inoltre dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l’art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e». Resta ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento al fine di individuare, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità che gli spetta, una eventuale diversa configurazione del trattamento sanitario coattivo, purché rispettosa dello statuto costituzionale della libertà personale e dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio, come pure l’adozione di ogni altra e diversa misura di protezione sostanziale o procedimentale della persona che vi sia sottoposta, quale in particolare la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale al momento della convalida del trattamento). (Precedenti: S. 66/2025 - mass. 46773; S. 25/2025 - mass. 46654; S. 3/2025 - mass. 46571; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 42/2024 - mass. 46040; S. 212/2023 - mass. 45872; S. 110/2022 - mass. 44811; S. 242/2019 - mass. 40813; S. 114/2019 - mass. 41660; S. 83/2019 - mass. 42071; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 258/2017 - mass. 41001; S. 275/2016 - mass. 39357; S. 253/2009 - mass. 33857; S. 438/2008 - mass. 33086; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 215/1987 - mass. 4349; S. 223/1976 - mass. 8559; S. 74/1968 - mass. 2912; O. 207/2018 - mass. 41525).