Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina del Collegio regionale delle guide alpine e delle sanzioni disciplinari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Mancata corrispondenza tra ricorso e delibera - Inammissibilità della questione. (Classif. 203006).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 130, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove stabilisce che l’esercizio della professione da parte di guide alpine che provengono dall’estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti, non è subordinato all’iscrizione all’albo. Nella delibera che autorizza l’impugnazione – nella quale peraltro si fa genericamente riferimento all’intero art. 130, ma nulla si dice sul suo comma 3 – manca infatti la necessaria indicazione del parametro. Difetta, dunque, quella necessaria corrispondenza tra ricorso e delibera, che è condizione necessaria nel giudizio in via principale. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46255; S. 134/2023 - mass. 45668).