Ordinanza 114/2008 (ECLI:IT:COST:2008:114)
Massima numero 32322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
14/04/2008; Decisione del
14/04/2008
Deposito del 24/04/2008; Pubblicazione in G. U. 30/04/2008
Massime associate alla pronuncia:
32323
Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Ricorso immediato della persona offesa - Obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione anche nel caso in cui abbia espresso parere contrario alla citazione - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevole durata del processo - Eccezione di inammissibilità per non avere il rimettente utilizzato tutti i poteri interpretativi che gli competono - Reiezione.
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Ricorso immediato della persona offesa - Obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione anche nel caso in cui abbia espresso parere contrario alla citazione - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevole durata del processo - Eccezione di inammissibilità per non avere il rimettente utilizzato tutti i poteri interpretativi che gli competono - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, relativamente alla parte in cui la norma censurata non prevede che, a séguito di ricorso immediato della persona offesa, «il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione», deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione, da parte del rimettente, dei poteri interpretativi che gli competono. Infatti, l'assunto su cui si basa l'eccezione della difesa erariale è infondato, avendo il giudice rimettente adeguatamente esplorato le diverse opzioni ermeneutiche offerte dal dato normativo, censurando infine l'interpretazione oramai fatta propria dal giudice di legittimità, secondo la quale al parere contrario del pubblico ministero consegue necessariamente la trasmissione degli atti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, relativamente alla parte in cui la norma censurata non prevede che, a séguito di ricorso immediato della persona offesa, «il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione», deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione, da parte del rimettente, dei poteri interpretativi che gli competono. Infatti, l'assunto su cui si basa l'eccezione della difesa erariale è infondato, avendo il giudice rimettente adeguatamente esplorato le diverse opzioni ermeneutiche offerte dal dato normativo, censurando infine l'interpretazione oramai fatta propria dal giudice di legittimità, secondo la quale al parere contrario del pubblico ministero consegue necessariamente la trasmissione degli atti.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 25
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte