Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Ricorso immediato della persona offesa - Obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione anche nel caso in cui abbia espresso parere contrario alla citazione - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E'manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, relativamente alla parte in cui non prevede che, a séguito di ricorso immediato della persona offesa, «il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione». La norma censurata costituisce coerente espressione della scelta del legislatore delegato di riconoscere esclusivamente al pubblico ministero la titolarità dell'iniziativa penale in ordine ai reati di competenza del giudice di pace perseguibili a querela ed, inoltre, la portata preclusiva del parere sfavorevole del rappresentante della pubblica accusa deriva quale conseguenza necessitata della configurazione del nuovo istituto del ricorso immediato della persona offesa come atto meramente propositivo, rispetto al quale è rimesso al pubblico ministero di aderire o meno nell'esercizio delle funzioni connesse all'anzidetta prerogativa, mentre la previsione dell'art. 26 del d.lgs. n. 274 del 2000, che consente al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero anche se questi abbia formulato l'imputazione, lungi dal dimostrare l'esistenza di un'aporia nell'impianto delineato dal decreto delegato, costituisce attuazione del principio per cui, nel sistema processuale penale, le iniziative del pubblico ministero devono ritenersi normalmente soggette al controllo del giudice competente e non preclude la possibilità per il giudice di pace di disporre la cosiddetta imputazione coatta ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000, ove il pubblico ministero, all'esito di ulteriori indagini, avanzi richiesta di archiviazione, dovendosi poi escludere che dalla trasmissione degli atti al pubblico ministero derivi una irrazionale compressione del diritto di difesa del ricorrente; né risulta leso il principio della ragionevole durata del processo non risulta leso da una disciplina che deve considerarsi frutto di coerenti scelte normative in ordine alla conformazione dei diversi moduli introduttivi del giudizio innanzi al giudice di pace.
- Sulla verifica da parte del pubblico ministero del ricorso presentato dalla parte offesa, v., citata, ordinanza n. 381/2005.
- Sulla possibilità per il giudice di pace di disporre l'imputazione coatta, v., citate, ordinanze n. 43/2007, n. 381 e n. 361/2005.
- Sulle peculiarità della giurisdizione del giudice di pace, v., citata, ordinanza n. 28/2007.
- Sul principio della ragionevole durata del processo, v., citate, ordinanze n. 67/2007, n. 225/2003.