Ordinanza 115/2008 (ECLI:IT:COST:2008:115)
Massima numero 32324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  14/04/2008;  Decisione del  14/04/2008
Deposito del 24/04/2008; Pubblicazione in G. U. 30/04/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Pensione di inabilità civile - Requisiti reddituali del richiedente - Mancata esclusione dal computo dei redditi di quelli percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare - Carente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-septies, quarto e quinto comma (in combinato disposto) del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, censurato in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 38, comma primo, nella parte in cui non prevede, anche per il richiedente la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 gennaio 1971, n. 118, l'esclusione dal computo dei redditi di quelli percepiti dagli altri componenti il suo nucleo familiare.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/12/1979  n. 663  art. 14  co. 4

legge  29/02/1980  n. 33  art.   co. 

decreto-legge  30/12/1979  n. 663  art. 14  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 38  co. 1

Altri parametri e norme interposte