Processo penale - Astensione collettiva degli avvocati dalle udienze - Mancata previsione a carico degli avvocati di conseguenze economiche equiparabili alla mancata percezione del salario o dello stipendio da parte del lavoratore dipendente in caso di sciopero - Richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 2-bis della legge 15 giugno 1990, n. 146, sollevata in riferimento agli articoli 3, 39, 40 e 97 della Costituzione, relativamente alla parte in cui non prevedono l'imposizione a carico degli avvocati che intendono astenersi dalle udienze, in adesione ad astensioni collettive proclamate dagli organismi sindacali dell'Avvocatura, di oneri economici equiparabili alla mancata percezione del salario o dello stipendio dal lavoratore dipendente. Il rimettente non specifica, se non a titolo meramente esemplificativo, la natura, le modalità di pagamento e la destinazione degli oneri che dovrebbero essere imposti e, sostanzialmente, invoca una sentenza additiva, in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, proprio in virtù della varietà e pluralità delle soluzioni possibili.
- Sull'inammissibilità di pronunce additive in materie riservate alla discrezionalità del legislatore v., citate, ordinanze n. 380/2006, n. 199 e n. 225/2007.