Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso del curatore per la declaratoria di inefficacia rispetto alla massa di rimesse finanziarie effettuate dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento - Applicabilità del rito camerale in conformità alla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Denunciato eccesso di delega e lamentata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, del diritto di difesa, nonché dei principi del giusto processo - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Necessità di valutare la perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere disposta la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, censurato in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Invero, successivamente al deposito della ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, che, all'art. 3, comma 1, ha espressamente previsto la abrogazione della disposizione oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, sicché, alla luce di tale sopravvenienza normativa, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente al fine di valutare la perdurante rilevanza nel giudizio a quo della questione sollevata.