Previdenza e assistenza sociale - Pensioni dei dipendenti pubblici - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Lamentata incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e sulla garanzia previdenziale - Mutamento del quadro normativo di riferimento a seguito di 'ius superveniens' - Conseguente necessità di nuova valutazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto consente l'integrale cumulo dell'indennità integrativa speciale in caso di contestuale riscossione di pensione e trattamento retributivo, e non anche nel caso di due trattamenti pensionistici. Successivamente alla proposizione delle questioni, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale, abrogando l'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 e dettando una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, ha determinato un mutamento del quadro normativo, costituente ius superveniens nell'ambito dei giudizi a quibus, in relazione al quale si rende opportuna una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
- Sulla norma di interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, v., citata, sentenza n. 74/2008.