Sentenza 120/2008 (ECLI:IT:COST:2008:120)
Massima numero 32332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  14/04/2008;  Decisione del  14/04/2008
Deposito del 24/04/2008; Pubblicazione in G. U. 30/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32330  32331  32333  32334  32335  32336  32337  32338  32339


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'art. 118 della Costituzione - Insufficiente motivazione della censura - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in riferimento all'art. 118 Cost. dalla Regione Veneto, dal momento che manca una seppur minima motivazione della censura proposta. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini specifici, ma deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria d'incostituzionalità, sussistendo l'esigenza di un'adeguata (e non meramente assertiva) motivazione delle ragioni dell'impugnativa.

- V., citate, sentenze n. 38/2007 e n. 233/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 565

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte