Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'art. 118 della Costituzione - Insufficiente motivazione della censura - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in riferimento all'art. 118 Cost. dalla Regione Veneto, dal momento che manca una seppur minima motivazione della censura proposta. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini specifici, ma deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria d'incostituzionalità, sussistendo l'esigenza di un'adeguata (e non meramente assertiva) motivazione delle ragioni dell'impugnativa.
- V., citate, sentenze n. 38/2007 e n. 233/2006.