Sentenza 120/2008 (ECLI:IT:COST:2008:120)
Massima numero 32333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/04/2008; Decisione del
14/04/2008
Deposito del 24/04/2008; Pubblicazione in G. U. 30/04/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Riduzione della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Riduzione della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 565, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost. La disposizione censurata, stabilendo per il triennio 2007-2009 un limite alla spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e lasciando le Regioni libere di individuare le misure necessarie al fine del contenimento della spesa per il personale, rientra tra le norme statali che possono qualificarsi principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto rispondono alla duplice condizione - a tal fine richiesta dalla giurisprudenza costituzionale - di porre obbiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, e di non prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obbiettivi.
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 565, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost. La disposizione censurata, stabilendo per il triennio 2007-2009 un limite alla spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e lasciando le Regioni libere di individuare le misure necessarie al fine del contenimento della spesa per il personale, rientra tra le norme statali che possono qualificarsi principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto rispondono alla duplice condizione - a tal fine richiesta dalla giurisprudenza costituzionale - di porre obbiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, e di non prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obbiettivi.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 565
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte