Sentenza 120/2008 (ECLI:IT:COST:2008:120)
Massima numero 32333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  14/04/2008;  Decisione del  14/04/2008
Deposito del 24/04/2008; Pubblicazione in G. U. 30/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32330  32331  32332  32334  32335  32336  32337  32338  32339


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Riduzione della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 565, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost. La disposizione censurata, stabilendo per il triennio 2007-2009 un limite alla spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e lasciando le Regioni libere di individuare le misure necessarie al fine del contenimento della spesa per il personale, rientra tra le norme statali che possono qualificarsi principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto rispondono alla duplice condizione - a tal fine richiesta dalla giurisprudenza costituzionale - di porre obbiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, e di non prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obbiettivi.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 565

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte