Sentenza 120/2008 (ECLI:IT:COST:2008:120)
Massima numero 32334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/04/2008; Decisione del
14/04/2008
Deposito del 24/04/2008; Pubblicazione in G. U. 30/04/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Modalità di computo della riduzione della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e verifica del conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione delle norme impugnate come integrative di altra disposizione avente natura di principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Modalità di computo della riduzione della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e verifica del conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione delle norme impugnate come integrative di altra disposizione avente natura di principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, lettere b) ed e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, proposte in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost., dalla Regione Veneto. Le disposizioni censurate hanno la stessa natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che è propria della lettera a) del medesimo comma, di cui si limitano ad integrare il contenuto: infatti, la lettera b) determina le modalità di computo della spesa per il personale oggetto della riduzione di cui alla lettera a), mentre la lettera e) stabilisce le modalità di verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla lettera a).
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, lettere b) ed e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, proposte in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost., dalla Regione Veneto. Le disposizioni censurate hanno la stessa natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che è propria della lettera a) del medesimo comma, di cui si limitano ad integrare il contenuto: infatti, la lettera b) determina le modalità di computo della spesa per il personale oggetto della riduzione di cui alla lettera a), mentre la lettera e) stabilisce le modalità di verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla lettera a).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 565
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte