Sentenza 120/2008 (ECLI:IT:COST:2008:120)
Massima numero 32334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  14/04/2008;  Decisione del  14/04/2008
Deposito del 24/04/2008; Pubblicazione in G. U. 30/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32330  32331  32332  32333  32335  32336  32337  32338  32339


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Modalità di computo della riduzione della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e verifica del conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione delle norme impugnate come integrative di altra disposizione avente natura di principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, lettere b) ed e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, proposte in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost., dalla Regione Veneto. Le disposizioni censurate hanno la stessa natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che è propria della lettera a) del medesimo comma, di cui si limitano ad integrare il contenuto: infatti, la lettera b) determina le modalità di computo della spesa per il personale oggetto della riduzione di cui alla lettera a), mentre la lettera e) stabilisce le modalità di verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla lettera a).

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 565

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte