Sentenza 120/2008 (ECLI:IT:COST:2008:120)
Massima numero 32335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/04/2008; Decisione del
14/04/2008
Deposito del 24/04/2008; Pubblicazione in G. U. 30/04/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Attività amministrative strumentali alla riduzione della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Individuazione dei parametri per la determinazione della consistenza dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa di detto personale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione delle norme impugnate come integrative di altra disposizione avente natura di principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Attività amministrative strumentali alla riduzione della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Individuazione dei parametri per la determinazione della consistenza dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa di detto personale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione delle norme impugnate come integrative di altra disposizione avente natura di principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, proposta in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost., dalla Regione Veneto. La disposizione censurata si limita a richiedere - "nell'ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni nella loro autonomia" - lo svolgimento di attività amministrative meramente ricognitive dello stato di fatto e, pertanto, attività strumentali all'attuazione del principio di contenimento della spesa di cui alla lettera a).
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, proposta in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost., dalla Regione Veneto. La disposizione censurata si limita a richiedere - "nell'ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni nella loro autonomia" - lo svolgimento di attività amministrative meramente ricognitive dello stato di fatto e, pertanto, attività strumentali all'attuazione del principio di contenimento della spesa di cui alla lettera a).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 565
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte