Sentenza 120/2008 (ECLI:IT:COST:2008:120)
Massima numero 32336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  14/04/2008;  Decisione del  14/04/2008
Deposito del 24/04/2008; Pubblicazione in G. U. 30/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32330  32331  32332  32333  32334  32335  32337  32338  32339


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale sostitutive di analoghe misure già introdotte con precedenti norme delle leggi finanziarie 2005 e 2006 - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, proposta in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost., dalla Regione Veneto. La disposizione censurata si limita infatti a ribadire ciò che le altre lettere dello stesso comma hanno già previsto.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 565

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte