Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Applicabilità alle Regioni a statuto speciale solo in caso di mancato raggiungimento dell'accordo con il Ministero dell'economia circa il livello complessivo delle spese, di cui all'art. 660 della legge finanziaria 2007.
La clausola contenuta nell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - secondo cui "le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario" circa il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale trovano applicazione alle Regioni a statuto speciale solo nel caso di mancato raggiungimento di un accordo in proposito tra tali Regioni e il Ministero dell'economia, da stipulare in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009 - comporta che il comma 565 della medesima legge si applica alle Regioni a statuto speciale, in via sussidiaria e transitoria, solo qualora l'accordo medesimo non venga raggiunto, sicché le censure proposte dalla ricorrente Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste vanno esaminate con esclusivo riferimento a tale eventualità.
- V., citate, sentenze n. 82 e n. 169/2007.