Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Applicazione, in via sussidiaria e transitoria, alle Regioni a statuto speciale in caso di mancato accordo con il Ministero dell'economia - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Ritenuta violazione della competenza legislativa residuale in materia di «organizzazione dei servizi sanitari» e della competenza concorrente in materia di «tutela della salute» - Asserita lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 proposte, in riferimento all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. La disposizione censurata, in quanto rivolta al contenimento della spesa per il personale, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la cui fissazione è di competenza statale e che, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, deve ritenersi applicabile "anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica".
- V., citate, sentenze n. 82 e n. 169/2007.