Sentenza 120/2008 (ECLI:IT:COST:2008:120)
Massima numero 32339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/04/2008; Decisione del
14/04/2008
Deposito del 24/04/2008; Pubblicazione in G. U. 30/04/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Applicazione, in via sussidiaria e transitoria, alle Regioni a statuto speciale in caso di mancato accordo con il Ministero dell'economia - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza (sotto il duplice profilo dell'affidamento nella stabilità del quadro normativo e dell'entità dei vincoli) e di leale collaborazione - Esclusione - Omessa indicazione di specifici elementi a sostegno della censura di irragionevolezza dell'entità dei vincoli - Esistenza di un meccanismo di garanzia delle esigenze di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Applicazione, in via sussidiaria e transitoria, alle Regioni a statuto speciale in caso di mancato accordo con il Ministero dell'economia - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza (sotto il duplice profilo dell'affidamento nella stabilità del quadro normativo e dell'entità dei vincoli) e di leale collaborazione - Esclusione - Omessa indicazione di specifici elementi a sostegno della censura di irragionevolezza dell'entità dei vincoli - Esistenza di un meccanismo di garanzia delle esigenze di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste in riferimento ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione. La sostituzione - operata dalla disposizione impugnata - dei vincoli di contenimento per la spesa pubblica già previsti dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non è irragionevole sotto il profilo del legittimo affidamento dell'ente territoriale nella stabilità del quadro normativo, atteso che la disciplina censurata è l'unica applicabile per il triennio dal 2007 al 2009, che le Regioni non possono vantare per il futuro legittime aspettative nella invariabilità della misura dei vincoli di spesa e che la necessità di rispettare i vincoli derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea consente al legislatore statale di intervenire sui coefficienti di riduzione della spesa già definiti, qualora lo richieda il complessivo andamento del disavanzo dei conti pubblici, con il solo limite della palese arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza della variazione. Né la Regione ricorrente ha dedotto elementi idonei a dimostrare che l'entità dei vincoli imposti dalle disposizioni censurate sia tale da renderne impossibile il rispetto da parte della Regione medesima in ragione degli impegni di spesa precedentemente assunti. Le invocate esigenze di leale collaborazione sono poi pienamente soddisfatte dalla previsione, ad opera del comma 660 della stessa legge, di un meccanismo di accordo tra lo Stato e gli enti ad autonomia speciale, rispetto al quale la disciplina censurata è applicabile solo in via sussidiaria e transitoria, e cioè solo nel caso che l'accordo non sia raggiunto.
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste in riferimento ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione. La sostituzione - operata dalla disposizione impugnata - dei vincoli di contenimento per la spesa pubblica già previsti dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non è irragionevole sotto il profilo del legittimo affidamento dell'ente territoriale nella stabilità del quadro normativo, atteso che la disciplina censurata è l'unica applicabile per il triennio dal 2007 al 2009, che le Regioni non possono vantare per il futuro legittime aspettative nella invariabilità della misura dei vincoli di spesa e che la necessità di rispettare i vincoli derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea consente al legislatore statale di intervenire sui coefficienti di riduzione della spesa già definiti, qualora lo richieda il complessivo andamento del disavanzo dei conti pubblici, con il solo limite della palese arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza della variazione. Né la Regione ricorrente ha dedotto elementi idonei a dimostrare che l'entità dei vincoli imposti dalle disposizioni censurate sia tale da renderne impossibile il rispetto da parte della Regione medesima in ragione degli impegni di spesa precedentemente assunti. Le invocate esigenze di leale collaborazione sono poi pienamente soddisfatte dalla previsione, ad opera del comma 660 della stessa legge, di un meccanismo di accordo tra lo Stato e gli enti ad autonomia speciale, rispetto al quale la disciplina censurata è applicabile solo in via sussidiaria e transitoria, e cioè solo nel caso che l'accordo non sia raggiunto.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 565
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte