Ambiente - Rifiuti - Esclusione dalla categoria dei rifiuti delle terre e delle rocce da scavo, destinate all'utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria in materia nonché inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenienza di una nuova disciplina - Necessità di valutare l'incidenza del mutato quadro normativo sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, censurato in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma Cost., nella parte in cui - in contrasto con la nozione di rifiuto stabilita dalle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE, ed elaborata dalla Corte di Giustizia - esclude, a certe condizioni, che le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti e rilevati e macinati, costituiscano rifiuti. Infatti, poiché successivamente all'ordinanza di rimessione la disposizione denunciata è stata sostituita dall'art. 2, comma 23, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce del mutato quadro normativo.