Ordinanza 122/2008 (ECLI:IT:COST:2008:122)
Massima numero 32341
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/04/2008; Decisione del
16/04/2008
Deposito del 30/04/2008; Pubblicazione in G. U. 07/05/2008
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo televisione - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano - Ammissibilità - Denunciata mancanza del nesso funzionale tra i fatti contestati e l'esercizio dell'attività parlamentare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Notificazione e comunicazioni conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo televisione - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano - Ammissibilità - Denunciata mancanza del nesso funzionale tra i fatti contestati e l'esercizio dell'attività parlamentare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Notificazione e comunicazioni conseguenti.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione in data 2 agosto 2007, di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali pende procedimento penale per il delitto di diffamazione. Sussistono, infatti, sia il requisito soggettivo, in quanto il ricorrente e la Camera dei deputati sono legittimati, rispettivamente, a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ad esserne parte, il primo quale organo competente a dichiarare definitivamente - nel procedimento sottoposto al suo giudizio - la volontà del potere cui appartiene, e la seconda perché competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che essa impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità; sia il requisito oggettivo, giacché l'autorità giudiziaria ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione in data 2 agosto 2007, di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali pende procedimento penale per il delitto di diffamazione. Sussistono, infatti, sia il requisito soggettivo, in quanto il ricorrente e la Camera dei deputati sono legittimati, rispettivamente, a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ad esserne parte, il primo quale organo competente a dichiarare definitivamente - nel procedimento sottoposto al suo giudizio - la volontà del potere cui appartiene, e la seconda perché competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che essa impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità; sia il requisito oggettivo, giacché l'autorità giudiziaria ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
02/08/2007
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4