Ordinanza 123/2008 (ECLI:IT:COST:2008:123)
Massima numero 32342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  16/04/2008;  Decisione del  16/04/2008
Deposito del 30/04/2008; Pubblicazione in G. U. 07/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32343  32344


Titolo
Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Soggetti condannati in primo grado per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facoltà di richiedere la definizione in appello, mediante il pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Possibilità per la sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno stabilito in primo grado - Prevista estinzione del giudizio a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento della somma dovuta - Denunciata irrazionalità; violazione dei principi di buon andamento e del controllo contabile nonché del libero convincimento del giudice - Questioni sollevate sulla base dell'erroneo presupposto interpretativo della automaticità della riduzione del danno - Manifesta infondatezza.

Testo

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (le quali prevedono la facoltà di richiedere la definizione in appello, mediante il pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza, nonché la possibilità per la sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno stabilito in primo grado), in quanto sollevate sulla base dell'erroneo presupposto interpretativo circa la automaticità della riduzione del danno. Invero, le norme censurate non producono alcun ingiustificato ed automatico effetto premiale, dato che l'operatività delle disposizioni denunciate presuppone una valutazione di merito, da parte del giudice contabile, sul fatto che l'esigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata, sicché alla definizione in appello non può accedersi in presenza di dolo del condannato o di particolare gravità della condotta. Inoltre, le norme denunciate vanno collocate nell'àmbito del sistema tradizionale della responsabilità amministrativa, in cui al giudice è affidato il compito di determinare e costituire il debito risarcitorio, stabilendo quanta parte del danno prodotto deve ritenersi risarcibile in relazione all'intensità della colpa del responsabile, da individuare in relazione a tutte le circostanze di fatto in cui si è svolta l'azione produttiva del danno; e, muovendosi all'interno del perimetro di tale discrezionalità decisionale, esse consentono l'accoglimento dell'istanza di definizione in appello solo se il giudice - avuto riguardo ai criteri in base ai quali egli forma la propria decisione - ritenga congrua una condanna entro il limite del trenta per cento del danno addebitato al responsabile nella sentenza di primo grado.

- In senso analogo, v. sentenza n. 183/2007 e ordinanza n. 392/2007.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 231

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 232

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 233

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 103

Altri parametri e norme interposte