Ordinanza 123/2008 (ECLI:IT:COST:2008:123)
Massima numero 32343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/04/2008; Decisione del
16/04/2008
Deposito del 30/04/2008; Pubblicazione in G. U. 07/05/2008
Titolo
Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Soggetti condannati in primo grado per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facoltà di richiedere la definizione in appello, mediante il pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Possibilità per la sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno stabilito in primo grado - Prevista estinzione del giudizio a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento della somma dovuta - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Questioni prive di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Soggetti condannati in primo grado per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facoltà di richiedere la definizione in appello, mediante il pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Possibilità per la sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno stabilito in primo grado - Prevista estinzione del giudizio a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento della somma dovuta - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Questioni prive di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza, sul rilievo che le norme censurate sarebbero applicabili soltanto nei confronti dei soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna e non anche dei soggetti nei cui confronti la sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello a seguito di gravame interposto dal pubblico ministero. Infatti, nei giudizi a quibus tutti i convenuti risultano essere stati condannati in primo grado.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza, sul rilievo che le norme censurate sarebbero applicabili soltanto nei confronti dei soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna e non anche dei soggetti nei cui confronti la sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello a seguito di gravame interposto dal pubblico ministero. Infatti, nei giudizi a quibus tutti i convenuti risultano essere stati condannati in primo grado.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 231
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 232
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 233
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte