Ordinanza 123/2008 (ECLI:IT:COST:2008:123)
Massima numero 32344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/04/2008; Decisione del
16/04/2008
Deposito del 30/04/2008; Pubblicazione in G. U. 07/05/2008
Titolo
Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Soggetti condannati in primo grado per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facoltà di richiedere la definizione in appello, mediante il pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Possibilità per la sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno stabilito in primo grado - Prevista estinzione del giudizio a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento della somma dovuta - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Omessa verifica delle soluzioni interpretative ipotizzabili - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Soggetti condannati in primo grado per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facoltà di richiedere la definizione in appello, mediante il pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Possibilità per la sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno stabilito in primo grado - Prevista estinzione del giudizio a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento della somma dovuta - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Omessa verifica delle soluzioni interpretative ipotizzabili - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto al pubblico ministero contabile sarebbe stata assegnata una funzione, limitata e marginale, di carattere consultivo. Le questioni risultano sollevate senza previa verifica delle soluzioni interpretative ipotizzabili, non avendo i remittenti accertato se il procedimento in camera di consiglio, applicabile nella specie, consenta o meno la partecipazione di tutte le parti ovvero se in detto procedimento il giudice si debba limitare ad un vaglio dell'istanza scritta e del parere scritto del pubblico ministero.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto al pubblico ministero contabile sarebbe stata assegnata una funzione, limitata e marginale, di carattere consultivo. Le questioni risultano sollevate senza previa verifica delle soluzioni interpretative ipotizzabili, non avendo i remittenti accertato se il procedimento in camera di consiglio, applicabile nella specie, consenta o meno la partecipazione di tutte le parti ovvero se in detto procedimento il giudice si debba limitare ad un vaglio dell'istanza scritta e del parere scritto del pubblico ministero.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 231
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 232
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 233
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte