Previdenza - Atti e deliberazioni adottati dagli enti previdenziali di cui all'art. 1, comma 763, della legge finanziaria 2007 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge stessa - Previsione del mantenimento dei relativi effetti - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa nonché lesione del principio di affidamento nella certezza giuridica a causa della sanatoria di atti 'ab origine' illegittimi - Indebita richiesta di avallare l'opzione ermeneutica prescelta dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 38 Cost., nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti previdenziali ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge stessa e così determina, secondo il rimettente, la sanatoria della delibera del 22 giugno 2002 del Comitato dei delegati della Cassa nazionale a favore dei ragionieri, della cui legittimità si controverte nel giudizio a quo. La questione, infatti, non sembra diretta a dirimere un dubbio di legittimità costituzionale ma si risolve nella richiesta alla Corte di un avallo all'interpretazione, non univoca né basata su un diritto vivente, che il rimettente ritiene debba essere attribuita alla norma impugnata.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni che si traducono in una richiesta alla Corte di avallare un'interpretazione della norma impugnata, v. citate, ex multis, ordinanze n. 299/2006 e n. 142/2004.