Ordinanza 125/2008 (ECLI:IT:COST:2008:125)
Massima numero 32347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/04/2008; Decisione del
16/04/2008
Deposito del 30/04/2008; Pubblicazione in G. U. 07/05/2008
Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - 'Jus superveniens' più favorevole - Questioni sollevate sulla disciplina previgente - Sussistenza di adeguata motivazione sul punto - Rilevanza delle questioni proposte.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - 'Jus superveniens' più favorevole - Questioni sollevate sulla disciplina previgente - Sussistenza di adeguata motivazione sul punto - Rilevanza delle questioni proposte.
Testo
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, sono rilevanti, ancorché la disposizione censurata sia stata successivamente modificata dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come risultante dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, in quanto i rimettenti muovono dal corretto e adeguatamente motivato presupposto di dover decidere la controversia devoluta al loro esame facendo applicazione del testo originario della norma suddetta.
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, sono rilevanti, ancorché la disposizione censurata sia stata successivamente modificata dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come risultante dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, in quanto i rimettenti muovono dal corretto e adeguatamente motivato presupposto di dover decidere la controversia devoluta al loro esame facendo applicazione del testo originario della norma suddetta.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 213
co. 2
decreto-legge
30/06/2005
n. 115
art. 5
co. 1
legge di conversione
17/08/2005
n. 168
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte