Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative - Evocazione di parametro inconferente, in quanto riferibile alle sole sanzioni penali - Manifesta infondatezza delle questioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, in quanto l'evocato parametro costituzionale si riferisce esclusivamente alle sanzioni penali e non anche a quelle amministrative
- Sulla non riferibilità dei principi di cui all'art. 27 alle sanzioni amministrative, v., citata, ordinanza n. 434/2007.