Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Asserita lesione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo. Premesso che la valutazione di congruità della sanzione appartiene alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, la scelta del legislatore di reprimere più intensamente, mediante l'irrogazione anche della sanzione accessoria della confisca del mezzo, oltre che di quella pecuniaria, l'inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo e altre infrazioni volte a prevenire i rischi specifici derivanti da quegli incidenti nei quali risultino coinvolti veicoli a due ruote, è sorretta da una adeguata ragione giustificatrice, in quanto diretta ad attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli, dovendosi superare anche i dubbi prospettati con riferimento alle ipotizzate disparità di trattamento tra le infrazioni suddette ed altre aventi anch'esse la finalità di tutelare l'incolumità individuale.
- Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla congruità delle sanzioni e sui limiti dello scrutinio di costituzionalità della relativa scelta, v., citate, sentenza n. 345 del 2007, nonché ordinanze nn. 401/2005, 45 e 169/2006.
- Sul regime sanzionatorio per l'inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo, v., citata, sentenza n. 180/1994.