Sentenza 68/2023 (ECLI:IT:COST:2023:68)
Massima numero 45529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  22/02/2023;  Decisione del  22/02/2023
Deposito del 13/04/2023; Pubblicazione in G. U. 19/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45528


Titolo
Governo del territorio - In genere - Destinazione di edifici ad attività agrituristiche - Necessaria "preesistenza" degli stessi sul fondo - Natura di principio fondamentale della materia - Garanzia dell'equilibrio tra l'attività turistica e ricettiva e il mantenimento della vocazione agricola del territorio (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Toscana che consente l'utilizzo, per finalità edificatorie, di volumetrie "trasferite" provenienti da localizzazione diversa da quella dell'attività agrituristica e che realizzano strutture autonome rispetto a quelle originarie). (Classif. 127001).

Testo

Interventi di trasformazione del territorio che, pur rispettando gli strumenti urbanistici, si pongono in contrasto con il principio fondamentale dettato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 - il quale esclude che possano essere destinati ad attività agrituristiche edifici costruiti ad hoc, non «già esistenti sul fondo» prima dell'inizio delle attività - comportano un'alterazione dell'ambiente agreste, a vantaggio delle esigenze del turismo e dell'attività ricettiva. (Precedenti: S. 96/2012 - mass. 36262 e 36263).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022 che consente, in aggiunta alle possibilità già previste dall'art. 17, comma 1, lett. c, della legge reg. Toscana n. 30 del 2003, di utilizzare, per lo svolgimento dell'attività agrituristica, volumetrie trasferite da altri lotti purché volte a realizzare addizioni volumetriche o edifici in prossimità di altri già esistenti e non siano necessarie opere di urbanizzazione primaria. La disposizione impugnata dal Governo - consentendo l'utilizzo delle dette volumetrie trasferite provenienti da una localizzazione diversa da quella in cui si svolge l'attività agrituristica e per la realizzazione di strutture diverse e autonome rispetto a quelle originarie - viola il principio fondamentale della preesistenza dell'edificio nel fondo, dettato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006. Anziché rispondere all'esigenza di recupero del patrimonio immobiliare esistente, i relativi interventi edilizi risultano, pertanto, volti ad ampliare l'area destinata all'attività agrituristica. La disposizione, inoltre, non specifica che il trasferimento di volume possa essere effettuato una sola volta, consentendo così - sia pure nei limiti di densità stabiliti dai piani urbanistici e territoriali - di realizzare interventi di ampliamento su edifici la cui volumetria era stata già aumentata).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  24/05/2022  n. 15  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  20/02/2006  n. 96  art. 3    co. 1