Ordinanza 125/2008 (ECLI:IT:COST:2008:125)
Massima numero 32351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/04/2008; Decisione del
16/04/2008
Deposito del 30/04/2008; Pubblicazione in G. U. 07/05/2008
Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Asserita irragionevole incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Asserita irragionevole incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, in quanto, prevedendo la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, farebbe gravare la sanzione della confisca anche sul proprietario del mezzo che non sia il responsabile dell'infrazione stradale. La responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, infatti, nel sistema delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada, un principio di ordine generale, destinato ad operare in riferimento tanto alla sanzione pecuniaria principale quanto a quelle accessorie, salvo che queste ultime non presentino contenuto «afflittivo personale», evenienza che non si verifica nel caso di specie, posto che la confisca mantiene i suoi effetti in un ambito meramente patrimoniale (sent. n. 27 del 2005; ordd. nn. 33 del 2001, 319, 323 del 2002) (5).
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, in quanto, prevedendo la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, farebbe gravare la sanzione della confisca anche sul proprietario del mezzo che non sia il responsabile dell'infrazione stradale. La responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, infatti, nel sistema delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada, un principio di ordine generale, destinato ad operare in riferimento tanto alla sanzione pecuniaria principale quanto a quelle accessorie, salvo che queste ultime non presentino contenuto «afflittivo personale», evenienza che non si verifica nel caso di specie, posto che la confisca mantiene i suoi effetti in un ambito meramente patrimoniale (sent. n. 27 del 2005; ordd. nn. 33 del 2001, 319, 323 del 2002) (5).
- Sul fondamento della responsabilità del proprietario del veicolo per infrazioni commesse da altro soggetto, v., citate, ordinanze nn. 33/2001, 319 e 323/2002.
- Sull'impossibilità di estendere al proprietario sanzioni di tipo personale, v., citata, sentenza n. 27/2005.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 213
co. 2
decreto-legge
30/06/2005
n. 115
art. 5
co. 1
legge di conversione
17/08/2005
n. 168
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte