Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Intervenute modificazioni della norma censurata anteriormente alle ordinanze di rimessione - Omessa valutazione - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 27 e 42 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo in caso di violazione dell'obbligo di indossare il casco protettivo. Le questioni sono infatti state sollevate successivamente alle modifiche, recate al testo della norma censurata, dal comma 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, e i rimettenti non hanno affrontato il problema della incidenza di tale sopravvenienza normativa rispetto ai giudizi principali, e non hanno quindi svolto alcuna motivazione sulla perdurante rilevanza delle questioni stesse.
- Sulla omessa motivazione delle ragioni della perdurante applicazione di una disposizione modificata o abrogata prima della proposizione dell'incidente di costituzionalità, v., citata, ordinanza n. 310/2007.