Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Omessa descrizione della fattispecie ed omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo in caso di violazione dell'obbligo di indossare il casco protettivo. Sussistono, infatti, nelle ordinanze di rimessione, gravissime lacune sia quanto alla descrizione della fattispecie, sia quanto alla motivazione in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni stesse.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni concernenti la medesima disposizione per carenze delle ordinanze di rimessione, v., citata, ordinanza n. 243/2007.