Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Sopravvenuta modificazione della norma censurata e del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), n. 2, decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato in riferimento agli artt. 3, 27 e 42, Cost., "nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171" del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Infatti nelle more del giudizio il testo degli artt. 170, comma 7, 171, comma 3 e 213, comma 2-sexies, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stato sostituito rispettivamente dai commi 167, 168 e 169 dell'art. 2, decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sicché alla luce del mutato quadro normativo si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.