Processo penale - Casi di revisione - Impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo 'ex' art. 6 della CEDU - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di cui all'art. 630, comma 1, lettera 'a)', cod. proc. pen. - Non condivisibilità della premessa argomentativa basata sull'asserita omologabilità di fattispecie viceversa non assimilabili - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti posti a fondamento della sentenza, o del decreto penale di condanna, con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ex art. 6 della CEDU. Infatti, non è condivisibile la premessa da cui prende le mosse il rimettente, ossia che siano assimilabili i casi disciplinati dall'articolo censurato - che fa riferimento al contrasto tra i fatti stabiliti da due diverse sentenze - e la situazione in esame, intendendo per "fatto" anche l'accertamento da parte del giudice sopranazionale della invalidità della prova assunta nel processo interno: poiché nella logica codicistica, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. non può essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma deve essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i "fatti" su cui si fondano le diverse sentenze, altrimenti la revisione si trasformerebbe in un improprio strumento di controllo della "correttezza" di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi.