Regioni (competenza residuale) - In genere - Polizia amministrativa locale - Materia residuale dopo la riforma del Titolo V - Inapplicabilità dei principi della precedente legge quadro alla legislazione regionale sopravvenuta (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto disposizione della Regione Lombardia che prevede il superamento dei confini territoriali da parte della polizia locale, per compiti afferenti alla sicurezza urbana, e che il patto per la sicurezza urbana persegua detta finalità). (Classif. 218001).
Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la competenza legislativa in tema di polizia amministrativa locale, che era "concorrente", è divenuta "residuale", e appartiene perciò alla regione, come reso chiaro dall'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., che assegna allo Stato la potestà legislativa esclusiva quanto a «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». Ne deriva che le disposizioni che il legislatore statale ha posto a titolo di principi fondamentali della materia in precedenza "concorrente" hanno cessato di essere opponibili alla regione successivamente intervenuta sulla medesima materia nell'esercizio della propria competenza residuale. (Precedenti: S. 141/ 2012; S. 167/2010).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h, Cost., dell'art. 3, comma 1, lett. c, e g, della legge reg. Lombardia n. 8 del 2022 che, rispettivamente, prevedono che la Regione, nell'ambito dei servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana anche con il concorso della polizia locale, ne favorisca il superamento dei confini territoriali di riferimento e che il patto locale di sicurezza urbana rappresenti uno degli strumenti per consentire l'operatività al di là dei detti confini. Non risultano, anzitutto, applicabili alla disciplina regionale impugnata i principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella legge quadro n. 65 del 1986, quando la polizia amministrativa locale rientrava, prima della riforma del Titolo V, tra le materie "concorrenti". Inoltre, la prima delle disposizioni impugnate non interseca profili connessi alla repressione e prevenzione dei reati e non invade, pertanto, la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza; da ciò deriva che non è precluso al legislatore regionale disporre, con la seconda delle disposizioni impugnate, quanto di propria competenza per perseguire la medesima finalità). (Precedente: S. 116/2019 - mass. 41874).