Processo penale - Casi di revisione - Impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo 'ex' art. 6 della CEDU - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio secondo cui l'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Impossibilità di assumere la norma invocata come integratrice dell'art. 10 Cost., trattandosi di norma pattizia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 10 Cost., nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti posti a fondamento della sentenza, o del decreto penale di condanna, con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ex art. 6 della CEDU. Il rimettente parte dall'assunto secondo cui alcune fra le garanzie fondamentali enunciate dalla CEDU - fra le quali il principio di presunzione di innocenza - coincidono con altrettante norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che trovano adattamento automatico nell'ordinamento interno; peraltro, premesso che la presunzione di non colpevolezza accompagna lo status del processando ed impedisce sfavorevoli anticipazioni del giudizio di responsabilità ma si dissolve necessariamente allorché il processo è giunto al proprio epilogo, mentre la revisione mira a riparare un ipotetico errore di giudizio alla luce di fatti nuovi e non a rifare un processo iniquo, l'art. 10 Cost. si riferisce alle norme consuetudinarie, e la norma invocata dal rimettente, in quanto pattizia, esula dal suo campo di applicazione e non può avere, rispetto ad esso, funzione integratrice.
- Sul fatto che la presunzione di non colpevolezza non si pone in contrasto con l'esigenza di salvaguardare il giudicato v., citate, sentenza n. 413/1999 (recte: ordinanza), sentenze n. 294/1995 e n. 74/1980, nonché le ordinanze n. 501 e n. 14/2000.
- Sull'espressione "norme di diritto internazionale generalmente riconosciute" di cui all'art. 10 Cost., v., citate, da ultimo, sentenze n. 349 e n. 348/2007.