Processo penale - Casi di revisione - Impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna con la decisone della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo 'ex' art. 6 della CEDU - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Impossibilità di assegnare alle regole del «giusto processo» una funzione strumentale alla «rieducazione» - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti posti a fondamento della sentenza, o del decreto penale di condanna, con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ex art. 6 della CEDU. Il rimettente ritiene che il principio della finalità rieducativa della pena presupponga istanze etiche che trovano contrappunto in regole processuali non inique: in realtà, se si assegnasse alle regole del giusto processo una funzione strumentale alla rieducazione, si assisterebbe ad una paradossale eterogenesi dei fini, che vanificherebbe la stessa presunzione di non colpevolezza, poiché "giusto processo" e "giusta pena" sono termini di un binomio non confondibili; d'altra parte, se fosse vero l'assunto del giudice a quo, si dovrebbe ipotizzare, come soluzione costituzionalmente imposta, quella di prevedere, sempre e comunque, la revisione in tutti i casi in cui si sia realizzata una invalidità in rito che ne abbia contaminato l'equità e ciò è in contrasto con l'esigenza dello stare decisis che scaturisce dalle preclusioni processuali.
- Sulla finalità rieducativa della pena si veda, fra le altre, la sentenza n. 313/1990, citata.
- Sulla tematica dei rimedi "revocatori" v., citata, sentenza n. 395/2000.